Memorie-2018

 

 

Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: carta TERZA ROMA 

DA ROMA ALLA TERZA ROMA

XXXV SEMINARIO INTERNAZIONALE DI STUDI STORICI

Campidoglio, 21-22 aprile 2015

 

 

SACCHI - CopiaOsvaldo Sacchi

Università della Campania

 

«AGER EST, NON TERRA» (VARRO, L.L. 7.2.18).

LA “PROPRIETÀ QUIRITARIA” TRA NATURA E DIRITTO CON QUALCHE RIFLESSIONE

IN PROSPETTIVA ATTUALE

 

 

 

«Io parto dal principio, che le nozioni della ‘appartenenza’ giuridica ‘alicujus esse’ e della proprietà, non si fondono assieme, che in quella vece qualche cosa mi può ‘appartenere’, senza essere in mia proprietà, vale a dire senza soggiacere ai principii che sono enunciati pella stessa, rispetto all’acquisto, perdita, protezione, comproprietà e tocca via». [R. Jhering, Sul fondamento della protezione del possesso, trad. it. F. Forlani, Milano 1872, 115]

 

«Io non ho niente a che vedere con la critica economica del pensiero comunista, non posso stare a esaminare se l’abolizione della proprietà privata sia un bene e porti vantaggi. Ma sono in grado di riconoscere che la sua premessa psicologica è un’illusione priva di fondamento. Con l’abolizione della proprietà privata si sottrae alla voglia di aggressione dell’uomo uno dei suoi strumenti, certamente uno strumento forte, ma altrettanto certamente non il più forte». [S. Freud, Il disagio della civiltà (1930), in Id., Le opere complete, vol. II, trad. it. S. Giametta, Roma 2015, 1206]

 

 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Ager est, non terra. – 3. La nozione di ager privatus. – 4. Le sequenze lessicali erus/heres/heredium e dubinus/dominus/dominium. – 5. Da erus a dominus: ancora qualche precisazione di carattere terminologico. – 6. La nozione di proprietà in De off. 1.7.21 e nella dottrina politica di Panezio. – 7. L’emersione del dominium quiritario. – 8. La “proprietà” tra natura e diritto: qualche riflessione conclusiva in prospettiva attuale.

 

 

1. – Premessa

 

Un apodittico e antistorico pregiudizio è quello per cui il dominium classico sarebbe stato l’unica vera forma di proprietà che la storia romana abbia conosciuto[1]. Ci sarebbe invero il cd. duplex dominium di Gaio[2]; ma lo si ritiene un episodio transitorio; mentre la cd. proprietà provinciale può essere considerata a parte dato che le fonti non parlano mai di un triplex dominium[3]. Un altro pregiudizio altrettanto ben radicato è quello di intonazione giusnaturalistica per cui la proprietà sarebbe nata con l’uomo perché «non esiste l’umanità senza la proprietà»[4].

Si tratta di un’altra affermazione molto discussa e di questo ne era già consapevole lo stoico Crisippo che risolveva il problema della inesistenza in natura della proprietà usando la metafora del teatro, dove lo spettatore chiama suo il posto che occupa e si considera, questa, una cosa legittima. Si superava così il problema di qualificare come “proprio” qualcosa che nel mondo invece si sentiva come comune a tutti[5]. Un riflesso di questa idea è in un frammento di Marciano dove “quasi iure postliminii”, caduto l’edificio, il luogo (denominato locus) torna nella situazione giuridica precedente[6]. La testimonianza è molto significativa perché si colloca tra l’esposizione delle cose acquisite dai singoli a vario titolo (quae variis ex causis cuique adquiruntur) e quelle che per diritto naturale erano ritenute comuni a tutti (quaedam naturali iure communia sunt omnium)[7]. Parimenti il regime del ius postliminii non si applicava all’ager occupatorius o publicatus[8].

Un altro postulato dell’ideologia liberale ottocentesca è quello «per cui l’unica vera proprietà sarebbe la proprietà borghese nella sua pienezza, vista ex parte subiecti, quasi come una proiezione della personalità»[9]; tutto ciò «con buona pace per l’unitarietà e il monolitismo di quel ‘dominio’ il quale, più che da un’incarnazione storica, sembra nato da una ideologia o da un’ispirazione classista»[10]. La proprietà romana, come aveva già intuito Marx, per la sua intrinseca connessione con la cittadinanza, fu invece una realtà profondamente diversa dalla proprietà borghese[11].

Quest’ultima reca con sé il vizio faustiano dell’età moderna: l’aver ridotto la Terra e gli uomini a materiali di lavoro e quindi aver posto la premessa perché il ruolo di entrambi potesse equivocarsi nel suo incrociarsi con i valori del mercato[12]. Al tempo presente, l’oggetto della speculazione capitalista - che muove solo da un calcolo mercantile indifferente alle merci e si preoccupa solo di sé[13] - non è più la terra come all’epoca della lex agraria epigrafica; e neanche l’impresa come al tempo della rivoluzione industriale perché, nel mondo globalizzato e postmoderno in cui viviamo, sia l’una che l’altra si sono smaterializzate[14]. Dice bene quindi chi avverte la necessità di recuperare contatto con le fonti romane liberandoci dal concetto moderno di “Staat” e anche dalle concezioni evoluzionistiche hegeliane per riformulare il rapporto tra uomini, comunità e terra secondo un angolo visuale che sia - se vogliamo guardare anche in prospettiva attuale - meglio adeguato alla sua realtà storica, ossia alla sua dimensione più autentica che è quella naturale[15].

Per restituire il senso forse più vero della “proprietà quiritaria” intesa come rapporto tra “proprietà” e civitas in funzione del rapporto tra uomini e terra, bisogna allora a mio avviso chiarire anzitutto i termini di una complessa evoluzione storica che ha visto mutare, nella percezione degli antichi, questa doppia relazione col passaggio da una concezione augurale di ager alla figura del dominium ex iure Quiritium; e in mezzo la configurazione giuridico-politica di un ager privatus contrapposto all’ager publicus. Ma procediamo con ordine.

 

 

2. – Ager est, non terra

 

La storia della proprietà immobiliare a Roma comincia tradizionalmente con la storia dell’ager publicus. Ma tale nozione ha pochissima rilevanza per il diritto augurale sebbene le fonti antiquarie dicano che questo era stato redatto da augures publici[16]. Né compare nel famoso elenco di Frontino che usa anche il giovane Weber per cominciare il suo trattato di storia agraria romana[17].

La verità è che ancora in età annibalica (fine terzo secolo a.C.), la nozione tecnica di spazio per i Romani era declinata secondo la teoria dei genera agrorum augurale[18].

Per rendercene conto basta approfondire il significato della parola ager. Di essa abbiamo una chiara descrizione in Varrone dove tale nozione appare tanto antica quanto il diritto augurale. Il dato caratteristico è che ager e terra si consideravano due cose distinte:

 

Varro, l.L. 7.2.18: Pacuius: - Calydonia altrix terra exuperantum virum -. Ut ager Tusculanus, sic Calydonius ager est, non terra; sed lege poetica, quod terra Aetolica in qua Calydon, a parte totam accipi Aetoliam voluit[19].

 

Mentre infatti ager in senso augurale indicava un territorio limitato a una località specifica (ut ager Tusculanus, sic Calydonius ager est, non terra); terra, come dice anche Elio Stilone[20], designava qualcosa di più generico, un’intera località geografica (quod terra Aetolica in qua Calydon, a parte totam accipi Aetoliam voluit) come nella lex agraria del 111 a.C. dove il concetto di terra Italia indica una regione geografica[21]. Varrone dice inoltre che il sostantivo ager in senso comune aveva anche il significato di “territorio da sfruttare economicamente”:

 

Varro, l.L. 6.34: ager dictus in quam terram quid agebant, et unde quid agebant fructus causa.

 

Evidentemente per la mentalità romana la nozione di “ager” non era un concetto meramente geografico-spaziale (ager come territorio), ma rispondeva anche a delle esigenze pratiche (ager come unità produttiva). Il senso economico di questa prima categoria di ager fu quello di uno sfruttamento fructus causa corrispondente a un significato di economia sostanziale (non già capitalistica) in opposizione a quello di terra che, diversamente, cominciò ad avere un significato prevalentemente politico da quando diventò anche oggetto di preda bellica (ager occupatorius)[22].

Dell’inquadramento giuridico dell’ager occupatorius si occuparono anche i giuristi. Celso si pose il problema della sua natura giuridica e Pomponio dimostra che in tale categoria rientravano anche i praedia (publicatur enim ille ager qui ex hostibus captus sit):

 

D. 41.1.51.1 (Celsus 2 digestorum): Et quae res hostiles apud nos sunt, non publicae, sed occupantium fiunt.

 

D. 40.15.21.1 (Pomponius 36 ad Sabinum): Verum est expulsis hostibus ex agris quos ceperint dominia eorum ad priores dominos redire nec aut publicari aut praedae loco cedere: publicatur enim ille ager qui ex hostibus captus sit. Redemptio facultatem redeundi praebet, non ius postlimini mutat.

 

Qui siamo però già all’esito di un lungo percorso che portò i giuristi romani a considerare il vocabolo praedium come nomen generale e “ager” insieme a “possessio” come sue species. Lo si vede bene in un frammento del Digesto di Giustiniano dove si legge che anche proprietas loci è un sinonimo di dominium loci[23]:

 

D. 50.16.115 (Iavolenus 4 epistolarum): Quaestio est, fundus a possessione vel agro vel praedio quid distet. “Fundus” est omne, quidquid solo tenetur. “Ager” est, si species fundi ad usum hominis comparatur. “Possessio” ab agro iuris proprietate distat: quidquid enim adprehendimus, cuius proprietas ad nos non pertinet aut nec potest pertinere, hoc possessionem appellamus: possessio ergo usus, ager proprietas loci est. “Praedium” utriusque supra scriptae generale nomen est: nam et ager et possessio huius appellationis species sunt[24].

 

Il dato è confermato anche dall’Elogio di Murdia (forse I sec. d.C.)[25] e da Svetonio[26].

Ma c’è di più. Da un frammento di Catone (frgm. 43), citato in Varro, r.r. 1.2.7 (Ager Gallicus Romanus vocatur, qui viritim cis Ariminum datus est ultra agrum Picentinum), apprendiamo che intorno alla fine del terzo secolo a.C. i Romani qualificarono l’ager Gallicus ancora in senso augurale come ager Romanus e non, in un senso già laico, come ager publicus.

Da ciò è forse possibile trarre una regola generale. Se il Senato procedeva alle annessioni dei nuovi territori squadrettandoli in particelle che aggregava all’ager Romanus; e se questi nuovi territori venivano integrati nel sistema di ripartizione per tribù – penso all’ager Falernus; alle assegnazioni di terra del Sannio irpino e ai territori di Apulia e dei Bruttii – questo può significare: a) che il sistema di ripartizione territoriale basato sul concetto augurale di ager Romanus coincideva con quello delle tribù; b) che questo sistema venne applicato anche per le assegnazioni viritane; c) che questo era ancora vigente in età annibalica. Il tutto va letto considerando una nota citazione di Gellio, tratta da un opera di Lelio Felice in due libri intitolata Ad Quintum Mucium, da cui si evince con chiarezza che il sistema di ripartizione per tribù era congegnato su base territoriale[27].

 

 

3. – La nozione di ager privatus

 

Una diversa concezione più sofisticata di ager qualificato come privatus fa invece la sua comparsa circa un secolo più tardi in alcune linee della lex agraria del 111 a.C. nella parte dedicata da tale legge alle terre e ai possedimenti ager publicus populi Romani in terram Italiam[28].

Lo si deduce chiaramente dalle prime parole leggibili della linea 8 di tale legge (utei ceterorum locorum agrorum aedificiorum privatorum est, esto); ma lo stesso vale per la linea 14 che disciplina il regime dei trientabula (piccoli possedimenti abusivi di 30 iugeri colendi causa) e per la linea 19 riguardante forse dei terreni esenti da tributo:

linea 14: in eum agrum agri iugra non amplius XXX possidebit habebitve: [i]s ager privatus esto;

linea 19: to exve h. l. privatum factum est eritve.

Questa nozione di ager era già nota a Catone che parla esplicitamente di acquisizioni di ager privatus (in Orat. 79 fragm. 206: Accessit ager, quem privatim habent, Gallicus, Samnitis, Apulus, Bruttius); ed era pienamente in uso all’epoca del Censore come attesta Plauto che impiega tale vocabolo anche nel senso di semplice di “cittadino”[29]. Ad essa fanno menzione anche Cicerone, Tacito e il tardo Isidoro[30]. Ma, a questo punto, cosa deve intendersi per privatus? È forse utile un’interessante testimonianza di Festo tratta dall’epitome di Paolo:

 

Paulus-Festus, v. Privos privasque (L. 252,20): Privos privasque antiqui dicebant pro singulis. Ob quam causam et privata dicuntur, quae uniuscuiusque sint; hinc et privilegium et privatus; dicimus tamen et privatum, cui quid est ademptum.

 

Come si vede privatus è da un lato ciò che è del singolo; dall’altro è ciò che è “sottratto”, ossia ademptum; come due facce di una stessa medaglia. Il dato trova conferma ancora in Plauto (Poen. 775: ut eo me privent atque inter se dividant) e in Cesare (b.civ. 3.90.3: rem publicam alterutro exercitu privare). Questa ambivalenza è coerente con l’ambiguità dell’heredium rispetto alla natura collettiva dell’originaria “proprietà quiritaria” e con l’idea che la proprietà privata non esista in natura (Crisippo), sebbene, come vedremo, il compito della res publica sia quello di proteggere ciò che è di ciascuno (Panezio/Cicerone). Essa però non è ancora pienamente indicativa di un significato patrimoniale. Per un valore semantico di privatus, nel senso più chiaro di “proprietà privata”, dobbiamo attendere infatti almeno fonti del principato[31].

 

 

4. – Le sequenze lessicali erus/heres/heredium e dubinus/dominus/dominium

 

Questa configurazione giuridico-politica dell’ager privatus come una sottrazione di ager publicus, che si affianca alla preesistente nozione augurale di ager, aprì la strada anche all’emersione della categoria giuridica del dominium ex iure Quiritium dove l’appartenenza fondiaria acquistò finalmente un rilievo patrimoniale.

Anche questa vicenda, su cui dovrò soffermarmi in altre sedi, ha una sua storia che è ben rappresentata sul piano lessicale dalla sequenza herus, heres, heredium, hereditas a cui possiamo sovrapporre la sequenza dubinus, duminus, dominus, dominium, dominium ex iure Quiritium che invece riflette un’idea di proprietà più affine al senso moderno. È molto interessante a questo riguardo un’altra glossa del vocabolario di Festo (da leggere insieme a Cato, de agri c. 141 e D. 21.2.75) dove si rileva che fundus, come forma sostantivata del verbo fundere, era nello stesso tempo un sinonimo di ager e di res in senso giuridico-patrimoniale[32].

Fundus così contestualizzato potrebbe essere stato il tramite per arrivare alla nozione di dominium attraverso un’idea di appartenenza della “proprietà quiritaria” qualificata giuridicamente come auctoritas. Penso all’adversus hostem aeterna auctoritas esto delle XII tavole[33]; all’estensione postdecemvirale del termine di usucapione biennale per i fundi alle aedes esercitato pro auctore[34]; all’aeterna auctoritas riconosciuta al derubato dalla lex Atinia di Gellio[35]; e alla formula n. 4.7 (legis actionibus) riportata nel De iuris notarum di Probo: Q.I.I.T.C.P.A.F.A (quando in iure te conspicio, postulo, anne far auctor)[36].

Di un impiego di fundus nella prima accezione abbiamo traccia forse nella formula della lustratio agri di Catone dove fundus, ager e terra hanno significati non omologhi, ma contigui[37]; per un impiego nella seconda accezione possiamo leggere invece un frammento del giurista di età antoniniana, Venuleio Saturnino, dove auctor è proprio colui che dominus rem suam vendicare potest, ovvero colui a cui spettava pro auctore l’actio pro evictione[38].

L’aspetto tuttavia per me più significativo dell’emersione della figura dell’ager publicus/privatus è che la “proprietà quiritaria”, per effetto di questo cambiamento, può aver perso una sua attitudine “naturalistica”; cioè un suo aggancio immediato a un’economia di tipo sostanziale, per cominciare ad assumere un rilievo prevalentemente patrimoniale[39]. In questo modo l’ager, da mezzo necessario di sostentamento e di produzione per un mercato localistico e autoreferenziale, può essere diventato oggetto di mera speculazione capitalistica.

 

 

5. – Da erus a dominus: ancora qualche precisazione di carattere terminologico

 

Leggendo le fonti senza pregiudizi non è impossibile immaginare il processo di affermazione del termine dominium nel lessico dei giuristi della tarda repubblica. Per questo è necessario attingere anche da fonti atecniche. Nelle opere di Cicerone sembrerebbe essere assente[40]. Però Festo (L. 88,28) dice che heres apud antiquos pro domino ponebatur. Il dato è ripreso anche dagli eruditi giustinianei in Inst. 2.19.7: veteres enim heredes pro dominis appellabant. Varrone, dal canto suo, affermando in r.r. 1.10.2: Bina iugera quod a Romulo primum divisa dicebantur viritim, quae heredem sequerentur, heredium appellarunt, stabilisce una diretta derivazione di heredium(/hereditas) da heres[41].

Saremmo in grado allora di rilevare una prima analogia: heres può stare a heredium come dominus può stare a dominium. E, in base al nesso stabilito da Festo (L. 88,28) di heres come dominus, si può anche accreditare l’etimologia - sin qui negata dalla dottrina prevalente - di heres come un derivato da erus/herus come appare in alcuni testi ben noti[42].

Per l’etimologia di erus, è incontroverso che questa parola significhi “signore” (era= “signora”). Sembra difficile pensare al gallico Ēsus che è una divinità; ovvero all’ittita eŝha (signora) che richiama l’accadico aššatu (sposa) o l’ebraico iššā (donna). Erus sembra invece derivato direttamente dall’accadico eš(e)ru (legittimo): come “colui che porta lo scettro” che ha corrispondenti in aramaico hārā e in ebraico hōr (il “nobile”, il “libero”)[43].

L’importanza del vocabolo erus era stata intuita anche da Giambattista Vico come dimostra, nel silenzio assoluto della dottrina, un eloquente passo della Scienza Nuova Seconda:

Vico SNS § 513: «Gli Eroi si dovettero dire in sentimento di ‘signori delle famiglie’, a differenza de’ famoli, i quali, come vedremo appresso, vi erano come schiavi; siccome in tal sentimento ‘heri’ si dissero dai Latini e indi ‘hereditas’ fu detta l’eredità, la quale con voce natia latina era stata detta ‘familia’»[44].

Quanto a dominus, tale parola significa lo stesso “signore”, ma la glossa festina alla voce dubenus (L. 59,2) attesta che: Dubenus apud antiquos dicebatur, qui nunc dominus. Il che accrediterebbe tale vocabolo come derivato da una base di accadico dābinu, dappinu, dapnu (nel significato di “potente”, “dominatore”). Più propriamente nel senso di dominatore “per titoli di valore specialmente bellico” che, insieme all’accadico dannum nel segno di “potente detto di re” o di “divinità”, costituirebbe la base semantica forse più risalente di tale vocabolo[45].

Questo è un dato interessante perché è coerente con l’uso di erus/dominus in Plauto e Terenzio nel significato di “padrone di schiavi” dato che in età antica la forma di procacciamento più diffusa di schiavi era la conquista bellica. Secondo Luigi Capogrossi Colognesi la sostituzione di erus con dominus sarebbe avvenuta nel De agri cultura di Catone, dunque nel corso del II secolo a.C.[46]

Siamo tuttavia sempre indotti a pensare di essere di fronte a una manifestazione della capacità potestativa del pater familias e non ancora alla qualificazione giuridica di una relazione proprietaria esclusiva che può instaurarsi tra un soggetto e una res (la particella di terreno viritana)[47].

Come si può essere passati allora, attraverso la figura tecnica dell’heres/hereditas, da erus a dominus? A questo punto si potrebbe formulare un’ipotesi: da una concezione “naturale” di erus come legittimo “signore” dello spazio che gli compete per vivere insieme al suo nucleo familiare - pur all’interno di una dimensione collettiva della proprietà quiritaria - si può essere passati in un secondo tempo a una concezione “artificiale”, meramente giuridica, di dominus come “padrone” nel senso di chi esercita un dominio (auctoritas) per averlo acquisito a titolo di preda bellica.

L’affermazione tarda del dominium ex iure Quiritium in diritto romano è stata la fase finale di un lungo processo su cui potrebbe aver influito prima l’ingresso dei fundi nella categoria delle res mancipi[48]; poi l’estensione della regola dell’usucapibilità biennale del fundus alle aedes in età relativamente tarda, quasi certamente postdecemvirale, di cui riferisce Cicerone in Top. 4.23 e pro Caec. 19.54 [49]; e, infine, il tramonto della mancipatio sulla traditio, quale strumento per alienare (e come modo di acquisto per) i beni immobili[50]. Per la soluzione di questo fenomeno può aver inoltre influito forse anche una volontà, sempre più diffusa, di aggirare il meccanismo civilistico del modus agri (che era la quota ideale di terra assegnata al colono negoziabile mediante mancipatio)[51]. Chiude il quadro la comparsa dell’actio Publiciana in età cesariana (68/67 a.C.)[52].

 

 

6. – La nozione di proprietà in De off. 1.7.21 e nella dottrina politica di Panezio

 

In questa direzione è interessante valutare il contributo di Panezio di Rodi che partì, come ho già ripetuto, dall’idea di Crisippo che la proprietà privata non esiste in natura (De off. 1.7.21: sunt autem privata nulla natura). Un approccio quindi comune anche al diritto romano più antico se è vero che questo aveva conosciuto ab origine, a parte l’heredium, forme di appartenenza in senso stretto solo mobiliari. Panezio, però, nella sua dottrina filosofico/politica, riconobbe allo “Stato” e alla “proprietà” una stessa origine, dato che il primo sarebbe nato per proteggere la seconda[53].

In questi due testi indagatissimi del De re publica di Cicerone, nel secondo leggiamo che la “res publica”, dunque lo “Stato”, è res populi; dove populus è una moltitudine legittimamente associata per conseguire un utile comune (sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus); mossa però non da un calcolo egoistico (vincere la debolezza dei singoli), ma da un’indole naturale dell’uomo a vivere in società. In questa definizione c’è forse tutta l’ambiguità della filosofia politica del circolo scipionico a cui si può ricondurre a pieno titolo l’attacco alla disciplina augurale sferrato da Tiberio Gracco padre nel 163 a.C., le utopie democratiche dei figli, gli atteggiamenti regali degli Scipioni e la propensione oligarchica di un conservatore come Cicerone. Per descrivere tale situazione mi pare molto appropriato un celebre commento di Agostino che, in De civitae dei 4.4.1, sentenzia: «togli allo “Stato” il diritto e allora cosa distingue questo da una banda di briganti?». Del resto (se è vero quanto Cicerone fa dire a L. Marcio Filippo) dobbiamo considerare che l’intero patrimonio fondiario italico nel 104 a.C., sembrerebbe essere stato nelle mani di non più di duemila titolari: De off. 2.21.73: non esse in civitate duo milia hominum qui rem haberent.

 

 

7. – L’emersione del dominium quiritario

 

La riflessione paneziana accompagnò in ogni caso il processo di definitiva trasformazione della possessio dell’ager publicus in dominium quiritario fino all’età cesariana e forse anche più avanti; comunque non oltre l’età dei Severi. Ho ricordato in apertura, soprattutto a me stesso, come Gaio attesti nel II secolo che presso altre popolazioni esistesse una concezione unitaria di proprietà e che prima della “scissione” in duplum era così anche a Roma[54]. Questa è una testimonianza celebre che però non insisterei a leggere ancora soltanto in chiave dogmatico-pandettistica perché il suo valore euristico va, a mio sommesso avviso, molto oltre mostrandoci, fra l’altro, come all’arcaica “proprietà quiritaria”, basata sul principio del “possedere per vivere” o per “esistere”, si sia sovrapposto – in coincidenza dell’esplosione territoriale dell’epoca post annibalica – un nuovo modo di “sentire” la proprietà in senso dominicale e patrimoniale. Il pensiero corre all’espressione dominium, riferita al fondo di terra come cespite immobiliare, in un noto passo di Alfeno Varo:

 

D. 8.3.30 (Paulus 4 epitomarum Alfeni digestorum): «Qui duo praedia habebat, in unius venditione aquam, quae in fundo nascebatur, et circa eam aquam late decem pedes exceperat: quaesitum est, utrum dominium loci ad eum pertineat an ut per eum locum accedere possit. respondit, si ita recepisset: ‘circa eam aquam late pedes decem’, iter dumtaxat videri venditoris esset».

 

Questa testimonianza consente di ipotizzare che la comparsa di questa figura nel lessico della giurisprudenza romana potrebbe circoscriversi in un segmento temporale che va da Servio/Alfeno Varo al giurista Paolo. Su questo e sulle modalità specifiche di tale passaggio non posso qui soffermarmi[55]. Mi basta tuttavia almeno sottolineare come il fondamento teorico della dicotomia publicus/privatus, in un noto frammento ulpianeo, appaia costruito sullo stesso principio dell’utilità che costituisce il fondamento ideologico delle nozioni di res publica e di “sovranità” popolare propugnato dal circolo scipionico:

 

D. 1.1.1.2 (Ulpianus 1 institutionum): Hius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt eni quaedam publicae utilia, quaedam privatim. Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit. Privatum ius tripertitum est: collectum etenim est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus.

 

La presenza sporadica della nozione di privatus in opposizione a publicus nel Digesto giustinianeo forse dev’essere davvero vista solo come «il riaffiorare di un antico relitto dopo un antico naufragio»[56]. Penso tuttavia che l’impostazione di Ulpiano tradisca comunque l’originaria concezione di una “proprietà quiritaria” (il meum esse ex iure Quiritum aio) che quanto alla proprietà fondiaria era stata espressione fin dall’inizio (con l’heredium) di un rapporto naturale tra uomini e territorio. Ne è prova la sopravvivenza in non molte testimonianze anche di un uso di privatus insieme a ius che assume rilievo come privata necessitudo[57]. Questo dato va letto ricordando che ius pro necessitudine era considerato il vincolo di consanguineità e che il concetto di adfinitas nei raggruppamenti più antichi aveva anche delle implicazioni territoriali[58].

Questo “stretto legame” o “rapporto inscindibile” è bene illustrato da Cicerone[59] e Seneca[60]; ed è confermato da Plinio che, parlando di Aristone, definisce tale giurista peritissimus et privati iuris et publici[61]. Queste fonti documentano una vicinanza della nozione di privatus più all’originaria “proprietà quiritaria” che era espressione di un rapporto naturale tra uomini e terra che non al dominium ex iure Quiritium che va considerato, lo ripeto, un dato non originario, eminentemente giuridico e quindi, si potrebbe dire, “artificiale” della realtà sociale e giuridica romana.

 

 

8.La “proprietà” tra natura e diritto: qualche riflessione conclusiva in prospettiva attuale

 

Il titolo di questa mia comunicazione si rivolge anche all’attuale. Mi sia consentito quindi di allargare, prima di chiudere, sia pure brevemente, la prospettiva. Prima di tutto una considerazione di carattere metodologico. In fondo sin qui non ho fatto altro che proporre la genealogia critica di un paradigma, la “proprietà quiritaria”, per restituirlo a quella che a me sembra la sua più giusta prospettiva; cioè quella delle fonti e della sua realtà storica[62]. È evidente che qualsiasi genealogia è tanto più efficace quanto più si rivolge verso un modello teorico che è in corso di degenerazione. Ed è altrettanto evidente che non è tanto la “proprietà quiritaria”, intesa nella sua accezione più propria, quanto il modello di proprietà borghese e individualista che oggi mostra la corda insieme alla concezione positivista che si ostina a insistere sul “tecnologico” a spese del “naturale”.

La vera partita va giocata tuttavia anche sul fronte del cd. postantropocentrismo che considera come suo oggetto d’interesse – insieme ad altro - anche l’ambientalismo e le scienze della terra, la biogenetica, le teorie evoluzioniste, la primatologia e i diritti degli animali. Tutto questo alza di molto il livello di complessità del problema e ci pone di fronte a delle sfide ineludibili. L’idea che la vita sia proprietà esclusiva di una sola specie (l’homo sapiens sapiens) ci sta portando all’autodistruzione e il ‘900 ci ha mostrato come il bìos non può essere disgiunto dalla zoè.

Ma se il vero capitale sembrano essere diventate oggi le banche dati di informazioni biogenetiche neuronali e mediatiche sugli individui, siamo sicuri che il modello assoluto ed esclusivista della proprietà moderna sia in grado di fronteggiare ancora tali fenomeni? Soprattutto oggi che la proprietà privata si è così espansa e dematerializzata da arrivare a coprire ormai quasi qualsiasi cosa: dagli elementi molecolari (i brevetti biologici), agli accidenti della biosfera (i crediti da catastrofi). Sappiamo cosa ha portato nel mondo antico l’abbandono del “naturale” in nome del “patrimoniale” o del “mercantilistico”. Dobbiamo fare lo stesso errore col “tecnologico”? Sarebbe auspicabile di no. Forse la proprietà (un certo tipo) è davvero un furto e forse Crisippo aveva ragione: non esiste in natura, mentre la terra è essa stessa natura. Lo dimostra Virgilio che con le sue Georgiche ci svela un’idea cosmica e sacra del rapporto tra uomini e territorio dove il racconto non è un espediente retorico, né un messaggio allegorico, ma la narrazione di un rapporto reale. E, come abbiamo visto, la teoria augurale rispecchiava pienamente questa interazione dove la “proprietà quiritaria” non era un meccanismo escludente, ma una dimensione del vivere.

Potendo emendare la modernità dai suoi eccessi si potrebbe allora prendere il positivismo logico e scientifico alle spalle e tentare di recuperare anche la preziosa eredità del mondo antico di cui il diritto romano è parte maiore se è vero che al suo vertice ci sono l’idea di giustizia e il diritto naturale. È però possibile metabolizzare un cambio di prospettiva di tale portata senza perdere le opportunità del presente? Nessuno può dirlo. Uno dei Diritti fondamentali che appartengono all’uomo in quanto tale oltre i confini delle “nazioni” (un concetto oggi più che mai in crisi) è il diritto per ciascuno di vivere il proprio spazio naturale nel mondo che è lo spazio nel territorio in cui vive e dove forse è anche nato. Tale relazione andrebbe tutelata dalla legge assecondando il senso naturale di tale rapporto come insegna l’esperienza antica al di là delle ideologie e la dura realtà della storia. Per me una possibilità potrebbe essere di leggere anche l’ambiente che ci circonda in chiave “personalista” sostenendo l’idea che territorio e paesaggio sono anche loro res portatrici della memoria di un passato, di un presente e di un futuro. Ma questa è un’altra storia.

Mi fermo qui e concludo tornando a miei cari maiores. Penso a Vitruvio per il quale distributio o, detto alla greca o„konom…a, era copiarum et loci commoda dispensatio et parca in operibus sumptus ratione temperatio[63]. Insomma rispetto dell’attitudine di un territorio a svolgere la sua naturale vocazione (privata necessitudo). Se trovassimo anche questo nell’orizzonte di un oculato amministratore del terzo millennio chissà che la nostra memoria culturale, che è fatta anche di diritto romano, non possa ritornare utilmente a nuova vita.

 



 

[Un evento culturale, in quanto ampiamente pubblicizzato in precedenza, rende impossibile qualsiasi valutazione veramente anonima dei contributi ivi presentati. Per questa ragione, gli scritti di questa parte della sezione “Memorie” sono stati valutati “in chiaro” dal Comitato promotore del XXXVI Seminario internazionale di studi storici “Da Roma alla Terza Roma” (organizzato dall’Unità di ricerca ‘Giorgio La Pira’ del CNR e dall’Istituto di Storia Russa dell’Accademia delle Scienze di Russia, con la collaborazione della ‘Sapienza’ Università di Roma, sul tema: MIGRAZIONI, IMPERO E CITTÀ DA ROMA A COSTANTINOPOLI A MOSCA) e dalla direzione di Diritto @ Storia]

 

[1] G. Franciosi, Saggi sulle forme di appartenenza patrimoniale, in E. Dovere (a cura di), Scritti in ricordo di Luigi Amirante, Napoli 2010, 124.

[2] Gaius, Inst. 1.54 e 2.40.

[3] G. Franciosi, Saggi sulle forme di appartenenza patrimoniale, ibidem.

[4] G. Franciosi, Saggi sulle forme di appartenenza patrimoniale, ibidem.

[5] Cicero, De fin. 3.20.67: Sed quem ad modum, theatrum cum commune sit, recte tamen dici potest eius esse eum locum quem quisque occuparit, sic in urbe mundove communi non adversatur ius quo minus suum quidque cuiusque sit. Senza precisare il fatto che Cicerone cita una affermazione del filosofo stoico Crisippo, questo celebre frammento è discusso da P.-J. Proudhon, Che cos’è la proprietà? O ricerche sul principio del diritto e del governo. Prima memoria (1840), tr. A. Salsano, Roma-Bari 1967, 61 s., il quale ritiene la testimonianza ciceroniana «quanto di più filosofico l’antichità ci ha lasciato sull’origine della proprietà» (P.-J. Proudhon, loc. cit., 61). La memoria di Proudhon ebbe vasta risonanza nel panorama culturale europeo grazie alla diffusione di questo lavoro da parte Karl Grün in seno alla Lega dei Giusti società segreta fondata a Parigi nel 1836 da profughi tedeschi con cui anche Marx ed Engels vennero in contatto. È interessante precisare che «[...] nella sua critica alla proprietà intesa come ‘reddito senza lavoro’ era esclusa in maniera assoluta ogni eventuale soppressione della proprietà individuale, ché anzi quest’ultima gli appariva come condizione indispensabile della libertà umana: quindi la sua condanna investiva tanto il liberalismo, che nella società borghese aveva posto le premesse di un radicale sfruttamento della classe operaia privata del possesso dei frutti del proprio lavoro, quanto le dottrine socialiste, che intendevano sopprimere la libertà degli individui nel comunismo dei beni. ‘Io preferisco’, aveva detto Proudhon, ‘bruciare la proprietà a fuoco lento piuttosto che darle nuova forza con una notte di S. Bartolomeo dei proprietari’». Traggo da E. Sbardella, Introduzione a K. Marx, Il capitale, a cura di E. Sbardella, 4a ed., Roma 2008, 22.

[6] D. 1.8.6pr. (Marcianus 3 institutionum): In tantum, ut et soli domini constituantur qui ibi aedificant, sed quamdiu aedificium manet: alioquin aedificio dilapso quasi iure postliminii revertitur locus in pristinam causam, et si alius in eodem loco aedificaverit, eius fiet.

[7] D. 1.8.2pr. (Marcianus 3 institutionum): Quaedam naturali iure communia sunt omnium, quaedam universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, quae variis ex causis cuique adquiruntur.

[8] D. 40.15.21.1 (Pomponius 36 ad Sabinum): Verum est expulsis hostibus ex agris quos ceperint dominia eorum ad priores dominos redire nec aut publicari aut praedae loco cedere: publicatur enim ille ager qui ex hostibus captus sit. Redemptio facultatem redeundi praebet, non ius postlimini mutat. La qual cosa si spiega giuridicamente con Gaius, Inst. 2.66: Ea quoque, quae ex hostibus capiuntur, naturali ratione nostra fiunt. Sulla nozione di ager publicatus come conseguenza della deditio del 211 a.C. sulla condizione giuridica dell’ager Campanus mi sia permesso di rinviare a O. Sacchi, L’ager Campanus antiquus. Fattori di trasformazione e profili di storia giuridica del territorio dalla MESOGEIA arcaica alla centuriatio romana, Napoli 2004, XXII-283, spec. 191-234.

[9] G. Franciosi, Saggi sulle forme di appartenenza patrimoniale, cit., 124.

[10] G. Franciosi, Saggi sulle forme di appartenenza patrimoniale, ivi, 128. Sul problema molto complesso dei poteri del pater familias in relazione agli schemi di appartenenza e al presunto carattere unitario del meum esse arcaico rinvio anche per i necessari riferimenti bibliografici ad A. Corbino, Schemi giuridici dell’appartenenza nell’esperienza romana arcaica, in E. Cortese (cur.), La proprietà e le proprietà. Pontignano, 30 settembre – 3 ottobre 1985, Milano 1988, 3-38 su cui si veda anche G. Franciosi, loc. cit., 127; L. Solidoro Maruotti, Dal dominium ex iure Quiritium al dogma moderno della proprietà, in La tradizione romanistica nel diritto europeo. II. Dalla crisi dello ius commune alle codificazioni moderne. Lezioni, Torino 2003, 235-237 e passim.

[11] Così anche P. Catalano, Cittadinanza e proprietà: tra ius Quiritium e diritto naturale, XVI Congreso Latinoamericano de Derecho Romano (San José de Costa Rica, 21-23 de julio de 2008), estr. ant., (2015), in corso di pubblicazione in Roma e America. Diritto romano comune. Rivista di diritto dell’integrazione e unificazione del diritto in Eurasia e America Latina.

[12] G. Alvi, Le seduzioni economiche di Faust (1989), Milano 2014, 34.

[13] G. Alvi, Le seduzioni economiche di Faust, ivi, 39.

[14] Per una lettura molto acuta di questo fenomeno in chiave attuale cfr. ora V. Giuffrè, Beni della vita e diritto, in Il bisogno del diritto. Momenti dell’esperienza romanistica, Napoli 2007, 25-51, spec. 44 s.

[15] Per il postulato di una assimilazione tra comunità (Gemeinde) e Stato (Staat) v. K. Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Berlin 1953, 379.

[16] Varro, l.L. 5.5.33: Ut nostri augures publici disserunt, agrorum sunt genera quinque: Romanus, Gabinus, peregrinus, hosticus, incertus. Romanus dictus unde Roma ab Romáulño; Gabinus ab oppido Gabis; peregrinus ager pacatus, qui extra Romanum et Gabinum, quod uno modo in his serváañntur auspicia; dictus peregrinus a pergendo, id est a progrediendo: eo [quod] enim ex agro Romano primum progrediebantur: quocirca Gabinus quoque peregrinus, sed quod auspicia habe[n]t singularia, ab reliquio discretus; hosticus dictus ab hostibus; incertus is, qui de his quattuor qui sit ignoratur.

[17] Frontinus, De agr. qual. (Lach. 1,1-5=Thul. 1): Agrorum qualitates sunt tres; una agri divisi et adsignati, altera mensura per extremitatem conprehensi, tertia arcifinii qui nulla mensura continentur. Cfr. M. Weber, Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats und Privatrecht, Stuttgart 1891=Storia agraria romana. Dal punto di vista del diritto pubblico e privato, trad. S. Franchi, Milano 1982. Si v. anche W. Kubitschek, v. Ager, in Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumwissenschaft, I, München 1893, col. 784 il quale definisce la prima categoria come “proprietà privata” (Privateigentum); la seconda come “proprietà di un comune” (Eigentum einer Gemeinde); la terza come “proprietà della comunità romana” (Eigentum der römischen Gemeinde).

[18] Si v. P. Catalano, Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, Templum, Urbs, Ager, Latium, Italia, in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung, herausegeben von H. Temporini und W. Haase, 16.1, Berlin-New York 1978, 492 e passim. Per la discussione sul tema mi permetto di rinviare ancora a O. Sacchi, L’ager Campanus antiquus, cit., 149-158.

[19] «Dice Pacuvio: - Calidonia terra, nutrice di uomini forti -. Come si dice ager Tusculano, così si dovrebbe dire “ager” e non “terra” Calidonia. Ma per licenza poetica, poiché l’Etolia è la terra in cui si trova Calidone, il poeta ha voluto significare, da una sua parte, tutta l’Etolia». Trad. it. di A. Traglia da Opere di Marco Terenzio Varrone, Torino 1992 [rist. Torino 1974], 257.

[20] Varro, l.L. 5.4.21: Terra dicta ab eo, ut Aelius scribit, quod teritur. Itaque tera in augurum libris scripta cum R uno. Ab eo colonis locus communis qui prope oppidum relinquitur teritorium, quod maxime teritur. Trad. it. A.Traglia, ivi, 65: «Come scrive Elio, la terra è così chiamata dal fatto che “teritur” (viene calpestata). Per questo nei Libri degli Auguri si trova scritto tera con una r sola. Così il terreno che viene lasciato ai coloni vicino a una città per uso comune, si chiama teritorium perché è quanto mai battuto».

[21] Cfr. M.H. Crawford (ed.), Roman Statutes, in due voll., 1, London 1996, 157 che riconosce all’espressione terra Italia della legge agraria epigrafica un valore meramente geografico: «[…] terra Italia is used here for the geographical entity». Sulla questione v. O. Sacchi, L’ager Campanus antiquus, cit., 159 ss. Sul concetto di terra Italia v. ancora O. Sacchi, Regime della terra e imposizione fondiaria nell’età dei Gracchi. Testo e commento storico-giuridico della legge agraria del 111 a.C., Napoli 2006, 72-83.

[22] Su tale nozione si veda L. Capogrossi Colognesi, Dominium e possessio nell’Italia romana, in E. Cortese (a cura di), La proprietà e le proprietà, Pontignano 30 settembre – 3 ottobre 1985, Milano 1988, 161.

[23] Così come nel noto frammento di Neratio di cui in D. 41.1.13pr. (Neratius 6 regularum): Si procurator rem mihi emerit ex mandato meo eique sit tradita meo nomine, dominium mihi, id est proprietas adquiritur etiam ignoranti. Sull’affermazione del concetto di proprietas nel lessico dei giuristi romani v. con bibl. (in part. Capogrossi Colognesi e Marrone) G. Nicosia, “Brevis dominus”, in Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña 10, 2006, 794, nt. 31.

[24] Status quaestionis su questo frammento con bibl. di riferimento in M. Bretone, I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura, Roma-Bari 1998, 208 e 245.

[25] CIL VI.10230: ut ea ussu suo custodia proprietati meae restituerentur. Così Th. Mommsen, Mancipium. Manceps. Praes. Praedium, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtgeschichte (Romanistische Abteilung) 23, 1902, 439, nt. 1.

[26] Suetonius, Galb. 7.7: At in iure dicendo cum de proprietate iumenti quaereretur.

[27] Gellius 15.27.5: Item in eodem libro hoc scriptum est: «Cum ex generibus hominum suffragium feratur, ‘curiata’ comitia esse; cum ex censu et aetate, ‘centuriata’; cum ex regionibus et locis, ‘tributa’». Cfr. con rif. bibl. F. Schulz, Storia della giurisprudenza romana, trad. it. G. Nocera, Firenze 1968, 363.

[28] Almeno i possedimenti di cui alle ll. 1-2: terre che qualcuno [sibei]sumpsit reliquitve; ll. 2-3: terreni che i triumviri assegnarono sortitio ceivi Romanei; ll. 3-4: terre che furono [re]ddite; ll. 5-6: terreni che i triumviri assegnarono in urbe, oppido e vico; ll. 6-7: terreni ed edifici che i triumviri assegnarono o registrarono in una forma censuale. Per tutto v. O. Sacchi, Regime della terra, cit., 42 ss. e passim; 511-515.

[29] Plautus, Capt. 166: hic qualis imperator nunc privatus est.

[30] Cicero, De leg. 3.19.43: Deinde de promulgatione, de singulis rebus agendis, de privatis magistratibusve auduendis; Phil. 11.25: Valde mihi probari potest, qui paulo ante clarissimo viro privato imperium extra ordinem non dedi; Tacitus, Agric. 39.2: Id sibi maxime formidolosum, privati hominis nomen supra principem attolli; Isidorus, Etym. 9.4.30: Privati sunt exstranei ab officiis publicis. Est enim nomen magistratum habenti contrarium, et dict privati quod sint ab officiis curiae absoluti.

[31] Ovidius, Fast. 5.286: vindice servabat nullo sua publica volgus,/ iamque in privato pascere inertis erat; Livius 2.24.7: ex tota urbe proripientium se ex privato; 30.44.11: nunc quia tributum ex privato conferendum est; Seneca, Epist. 89.20: Inlustrium fluminum per privatum decursus est et amnes magni magnarumque gentium termini usque ad ostium a fonte vestri sunt.

[32] Festus, v. fundus (L. 79,2): fundus dicitur ager, quod planus sit ad similitudinem fundi vasorum. Fundus quoque dicitur populus esse rei, quam alienat, hoc est auctor.

[33] Tab. 6.4 (= FIRA I2. 44) = Cicero, De off. 1.12.37.

[34] Cicero, Top. 4.23. Quoniam usus auctoritas fundi biennium est, sit etiam aedium. At in lege aedes non appellantur et sunt ceterarum rerum omnium quarum annus est usus; pro Caec. 19.54: Lex usum et auctoritatem fundi iubet esse biennium; at utimur eodem iure in aedibus, quae in lege non appellantur.

[35] Gellius 17.7.1. Su questa legge v. G. Rotondi, Leges publicae populi Romani, Hildesheim-Zürich-New York 1990 [rist. anast. 1912], 291.

[36] FIRA II.2.456. Su cui v. G. Franciosi, ‘Auctoritas’ e ‘usucapio’ [estr. anticipato di Labeo 9, 1963, 1-58, spec. 48 e nt. 230, non pubblicato] ora in L. Monaco, A. Franciosi (a cura di), Opuscoli. Scritti di Gennaro Franciosi, I, Napoli 2012, 57-116, spec. 106 ss.

[37] Cato, De agri c. 141: [1] Agrum lustrare sic oportet: impera suovitaurilia circumagi: ‘Cum divis volentibus quodque bene eveniat,/ mando tibi, Mani,/ uti illace suovitaurilia/ fundum agrum terramque meam,/ quota ex parte sive circumagi sive circumferenda censeas,/ uti cures lustrare’ [2] Ianum Iovemque vino praefamino, sic dicito:/ ‘Mars pater,/ te precor quaesoque/ uti sies/ volens ptopitius/ mihi domo familiaeque nostrae:/ quoius rei ergo/ agrum terram fundumque meum/ suovitaurilia circumagi iussi;/ uti tu/ morbos visos invisosque,/ viduertatem vastitudinemque,/ calamitates intemperiasque/ prohibessis defendas averruncesque;/ utique tu/ fruges frumenta,/ vineta virgultaque/grandire dueneque evenire siris;/ [3] pastores pecuaque/ salva servassis/ duisque duonam salutem valetudinemque/ mihi domo familiaeque nostrae;/ harunce rerum ergo/ fundi terrae agrique mei lustrandi/ lustrique faciendi/ ergo,/ sicuti dixi/ macte hisce suovitaurilibus lactentibus immolandis esto;/ Mars pater,/ eiusdem rei ergo/ macte hisce suovitaurilibus lactentibus esto’. Item [esto item].

[38] D. 21.2.75 (Venuleius Saturninus 17 disputationum): Si alienam rem mihi tradideris et eandem pro derelicto habuero, amitti auctoritatem, id est actionem pro evictione, placet.

[39] Per la nozione di ‘proprietà quiritaria’ mi sia permesso di rinviare ora a O. Sacchi, Ager est, non terra. Dall’ager privatus alla forma agrimensorum: evoluzione di un paradigma tra natura, diritto, anomalismo e analogismo giuridico, in Questioni della terra. Società, economia, normazioni, prassi in onore di Mariagrazia Bianchini, Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana XXII, Napoli 2017, 165-199, spec. 180, nt. 47.

[40] E. Costa, Cicerone giureconsulto, 1, Roma 1964 [rist. an. Bologna 1927], 91 ss.; G. Franciosi, Usucapio pro herede. Contributo alla storia dell’antica hereditas, Napoli 1965, 183, nt. 19.

[41] Così G. Franciosi, Due ipotesi di interpretazione «formatrice». Dalle dodici tavole all’usucapio pro herede, in Nozione formazione e interpretazione del diritto dall’età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo, I, Napoli 1997, 247-257, spec. 257.

[42] D. 9.2.11.6 (Ulpianus 18 ad ed.): Legis autem Aquiliae actio ero competit, hoc est domino; Servius Dan., Ad Aen. 7.490: nam (h)erum non nisi dominum dicimus; Cassiodorus, Ex ps. 2.8(40): hereditates ab ero dicta est, id est domino.

[43] G. Semerano, v. erus, in Le origini della cultura europea, vol. II, Dizionari etimologici. Basi semitiche delle lingue europee. Dizionario della lingua latina e di voci moderne, Firenze 1994, 393.

[44] Cito da G. Vico, La Scienza Nuova Seconda giusta l’edizione del 1744 con le varianti dell’edizione del 1730 e di due redazioni intermedie inedite, a cura di F. Nicolini, parte prima (I-II), Bari 1953, 222.

[45] G. Semerano, v. erus, ibidem.

[46] L. Capogrossi Colognesi, La struttura della proprietà e la formazione dei iura praediorum in età repubblicana, 1, Milano 1969, 442 ss.

[47] Il problema della natura giuridica dell’originaria signoria del pater familias è arduo. Per la teoria potestativa v. G. Franciosi, Usucapio pro herede. Contributo allo studio dell’antica hereditas, cit., 31 ss.; Id., Famiglia e persone in Roma antica. Dall’età arcaica al principato, 3a ed., Torino 1995, 43-47, spec. 46. Contra R. Santoro, Potere e azione, cit., 114 e passim. Cfr. anche F. Gallo, Osservazioni sulla signoria del pater familias in epoca arcaica, in Studi De Francisci, 2, 1956, 193 ss.; Id., ‘Potestas’ e ‘dominium’ nell’esperienza giuridica romana, in Labeo 16, 1970, 17 ss.; L. Capogrossi Colognesi, La struttura della proprietà e la formazione dei iura praediorum in età repubblicana, cit., 105 ss.; Id., Ancora sui poteri del ‘pater familias’, in Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano 73, 1970, 357 ss.; A. Corbino, Schemi giuridici dell’appartenenza nell’esperienza romana arcaica, in Scritti Falzea, 1987, 43 ss.

[48] F. Gallo, Studi sulla distinzione fra «res mancipi» e «res nec mancipi», in Rivista di diritto romano, estratto, IV, 2004, 76: «Vi sono infatti buoni indizi per ritenere che in origine i fondi non fossero inclusi fra le res mancipi». Ancora F. Gallo, loc. cit., 77: «Tutto ciò rende assai verosimile la congettura che la distinzione tra res mancipi e res nec mancipi sia sorta è […] nell’ambito delle sole cose mobili e che la prima categoria comprendesse esclusivamente in origine gli schiavi e gli animali da tiro e da soma».

[49] G. Franciosi, Due ipotesi di interpretazione «formatrice», cit., 247-250; O. Sacchi, Regime della terra e imposizione fondiaria, cit., 210 ss. e passim.

[50] Cfr. per tutti A. Guarino, Diritto Privato Romano, 9a ed., Napoli 1992, 377 ss. e ancora F. Gallo, Studi sulla distinzione fra «res mancipi» e «res nec mancipi», cit., 108 ss.

[51] Il modus agri era una quota di terra inscritta in una forma in seguito alle procedure di assegnazione viritana. Dice Frontino [De contr. I.13.7-14.1 (Lach.)] che la controversia de modo - a cui il Digesto giustinianeo dedica l’intera disciplina del titolo sesto del libro XI intitolato si mensor falsum modum dixerit - riguardava proprio l’agro adsignato. Nell’ager limitatus ogni assegnatario sin da età repubblicana aveva una quantità di terreno (appunto il modus agri) il cui ammontare veniva registrato nella forma agri insieme al nome del beneficiario senza indicazione dei confini (dunque una particella non esattamente individuata). Diversamente, con riferimento all’ager scamnatus, la ripartizione avveniva per proximos possessionum rigores [Frontinus, De agr. qual. I.3.1 (Lach.)]; a significare che nella forma si annotavano anche i confini tra i lotti. Cfr. su questo M. Weber, Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats und Privatrecht, cit., 26 = Storia agraria romana. Dal punto di vista del diritto pubblico e privato, cit., 22. V. anche R. Marra, Capitalismo e anticapitalismo in Max Weber. Storia di Roma e sociologia del diritto nella genesi dell’opera weberiana, Bologna 2002, 91, nt. 42. Weber giunge a tale conclusione in base a Hyginus, De cond. agr. 121.8-16 (Lach.) dove viene presentata come una novità la registrazione dei confini dei singoli appezzamenti di terreno nelle assegnazioni di terra di Traiano in Pannonia (non tantum modum quem adsignabat adscribsit aut notavit, sed et extrema linea unius cuiusque modum compraehendit: uti acta est mensura adsignationis, ita inscribit longitudinis et latitudinis modum), il tutto per evitare future possibili controversie (quo facto nullae inter veteranos lites contentionesque ex his terris nasci poterunt). R. Marra, loc. cit., 91, nt. 41. Weber pensò che il modus agri fosse una misura ambigua perché se, da un lato, era una diretta espressione dell’economia di villaggio, rappresentando un ideale di eguaglianza tra i membri della comunità; dall’altro contribuì significativamente alla sua dissoluzione perché la proprietà degli assegnatari non era così perfettamente individuata e dunque protetta dall’esterno. Forse per questo, insieme alla mancipatio adattata a questa nuova realtà (come strumento per commerciare la quantità di terra), con l’introduzione dell’usucapibilità biennale dei beni immobili cominciò ad affermarsi un nuovo modo di negoziare privatamente la proprietà immobiliare, la traditio. Possiamo allora chiederci: perché un soggetto avrebbe dovuto preferire acquistare un pezzo di terra mediante traditio invece che con mancipatio, accedendo quindi alla cd. proprietà bonitaria, esponendo il suo acquisto alle turbative potenziali o alla rei vindicatio del cedente per due anni? Non certo per eludere soltanto il formalismo della mancipatio. Una buona motivazione potrebbe essere stata quella di usucapire un bene dopo due anni fuori dai limiti e dagli schemi del modus agri consolidando invece il titolo di proprietà su una particella ben identificata nei suoi confini (M. Weber, loc. cit., 117).

[52] Gaius, Inst. 4.36. Secondo M. Weber, ivi, 119 l’introduzione dell’actio Publiciana (forse nel 67 a.C.) sarebbe stato esso stesso un evento mosso dalla necessità di venire incontro ai nuovi rapporti proprietari scaturiti dalle leggi sulla cittadinanza e dalla enorme dilatazione della quantità di terra rientrante nella categoria dell’ager Romanus.

[53] Cicero, De off. 1.7.21: Sunt autem privata nulla natura, sed aut vetere occupatione, ut qui quondam in vacua venerunt, aut victoria, ut qui bello potiti sunt, aut lege, pactione, condicione, sorte; ex quo fit, ut ager Arpinas Arpinatium dicatur, Tusculanus Tusculanorum; similisque est privatarum possessionum discriptio. Ex quo, quia suum cuiusque fit eorum, quae natura fuerant communia, quod cuique optigit, id quisque teneat; e quo si quis [quaevis] sibi appetet, violabit ius humanae societatis; De re p. 2.1.2: Hanc enim ob causam maxime, ut sua tenerentur, res publicae civitatesque constitutae sunt. Nam, etsi duce natura congregabantur homines, tamen spe custodiae rerum suarum urbium praesidia quaerebant; 1.25.39: ‘Est igitur’, inquit Africanus, ‘res publica res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus’. eius autem prima causa coeundi est non tam inbecillitas quam naturalis quaedam hominum quasi congregatio.

[54] Gaius, Inst. 2.54: aut enim ex iure Quiritium unusquisque dominus erat aut non intellegebatur dominus. sed postea diuisionem accepit dominium, ut alius possit esse ex iure Quiritium dominus, alius in bonis habere.

[55] Cfr. adesso O. Sacchi, Ager est, non terra, cit., 183 ss.

[56] G. Aricò Anselmi, Ius publicum-ius privatum in Ulpiano, Gaio e Cicerone, in Annali del Seminario Giuridico dell’Università di Palermo 37, 1983, 329.

[57] Cfr. D. 4.5.6 (Ulpianus 51 ad Sabinum): Nam et cetera officia quae publica sunt in eo non finiuntur: capitis enim minutio privata hominis et familiae eius iura, non civitatis amittit; D. 8.1.14.1 (Paulus 15 ad Sabinum): servitus itineris ad sepulchrum privati iuris manet; D. 28.1.3 (Papinianus 14 quaestionum): testamenti factio non privati, sed publici iuris est; D. 39.1.5.19 (Ulpianus 52 ad edictum): Qui remissionem absentis nomine desiderat, sive ad privatum sive ad publicum ius ea remissio pertinet, satisdare cogitur: sustinet enim partes defensoris; D. 43.12.4 (Scaevola 5 responsorum): Quaesitum est, an is, qui in utraque ripa fluminis publici domus habeat, pontem privati iuris facere potest respondit non posse; D. 1.2.2.46 (Pomponius liber singulari enchiridii): Tubero doctissimus quidem habitus est iuris publici et privati et conplures utriusque operis libros reliquit. In D. 49.14.6 (Ulpianus 6 ad edictum): Fiscus cum in privati ius succedit, privati iure pro anterioribus suae successionibus temporibus utitur e D. 49.14.45.4 (Paulus 1 sententiarum): … acta etiam ad ius privatorum pertinentia restitui postulantibus convenit, si parla, invece, di ius privati e di ius privatorum in ordine al rapporto intercorrente tra singolo e fiscus.

[58] Festus, v. adfines (L. 10,15): Adfines in agri vicini, sive consanguineitate coniuncti; Gellius,13.3.4-5; ancora Festus, v. necessari (L. 158,22); CIL, 6.32; 6.42. Su questo v. G. Franciosi, Famiglia e persone in Roma antica. Dall’età arcaica al principato, cit., 43.

[59] Cicero, Verr. 5.176: nulla tibi cum isto necessitudo; ad fam. 13.12.1: omnes amicitiae necessitudines.

[60] Seneca, de clem. 1.4.2: Ideo Princeps regesque, et quocumque alio nomine sunt tutores status publici, non est mirum amari ultra privatas etiam necessitudines.

[61] Plinius, ep. 8.14.1.

[62] Consapevole della complessità della definizione di “proprietà quiritaria” mi limito a rinviare in questa sede, ove bibl., a R. Santoro, Potere ed azione nell’antico diritto romano, in Annali del Seminario Giuridico della Università di Palermo XXX, 1967, 217-222; 420, nt. 11 e passim; e P. Catalano, Cittadinanza e proprietà, cit., ntt. 55-60.

[63] Vitruvius, De arch. 1.2.8.